I carrelli industriali sono attrezzature da lavoro semoventi azionati da motori elettrici, diesel e a gas, che sono utilizzati per il sollevamento e la movimentazione delle merci all’interno dei magazzini o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto.
Nella sua versione base il carrello è dotato di due bracci anteriori paralleli in metallo (le cosiddette “forche”) che consentono la presa e la movimentazione dei pallet favorendo così un veloce e sicuro movimento di grosse quantità di merci. Il carrello può essere accoppiato a varie tipologie di attrezzature per la presa del carico, diverse dalle tradizionali forche (pinze, prolunghe, traslatori, piastre rotanti etc.).
Il carrello può essere guidato da un operatore a bordo o a piedi o può essere totalmente automatizzato (AGV).
In commercio esistono innumerevoli tipologie di carrelli, differenti tra loro per il tipo di motorizzazione, per la capacità di sollevamento in termini di peso ed altezza, per le funzionalità d’uso.
In termini di caratteristiche e funzionalità, i carrelli sono classificati come segue:
Adatti alla movimentazione di merci di peso anche consistente su piazzali o in ambienti con sufficienti
Spazi di manovra. Il propulsore del veicolo può essere elettrico o endotermico.
Destinati alla movimentazione merci in ambiente indoor:
La loro caratteristica principale è quella di riuscire a raggiungere altezze importanti mantenendo una notevole manovrabilità. La loro struttura garantisce un’importante capacità di portata e li rende una delle macchine da magazzino più richieste. La grande stabilità permette a questi mezzi di raggiungere grandi altezze pur operando in ambienti stretti.
I carrelli laterali rientrano nel novero dei carrelli retrattili, ma con la particolarità che la forca è posizionata lateralmente. Sono adatti alla movimentazione di carichi lunghi di peso consistente su piazzali e in ambienti con ridotti spazi di manovra.
Nascono per far fronte alle esigenze di stoccaggio all’interno di fabbriche e magazzini. Possono operare in spazi ristretti sia a terra sia ad altezze significative. Si differenziano tra “stoccatori con pedana”, “stoccatori con operatore in piedi” e “stoccatori con operatore seduto”.
La caratteristica dei carrelli commissionatori è quella di permettere all’operatore di accedere direttamente al piano di stoccaggio interessato e avere sotto controllo il prelievo delle merci.
I carrelli transpallet permettono di eseguire operazioni a terra. La macchina solleva leggermente il Pallet permettendo il trasferimento del materiale. Possono essere manuali o elettrici.
I carrelli sono classificabili nella categoria macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici) citata nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017 fornisce alcuni esempi che permettono di
Meglio individuare la categoria sopra citata:
macchine, anche motrici e operatrici strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi (es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale), dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati (es. manipolatori industriali, sistemi di pallettizzazione e dispositivi pick and place), AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio sistemi attivi come RFID, sistemi passivi come ad esempio QR code, visori e sistemi di visione e meccatronici).
È quindi confermato che i carrelli elevatori sono inclusi tra gli strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione.
Al fine dell’applicazione dell’incentivo fiscale i beni devono obbligatoriamente soddisfare tutte le seguenti 5 caratteristiche:
Considerate le caratteristiche dei carrelli industriali e le tipiche modalità di utilizzo, si ritiene che un sistema di gestione della flotta possa essere considerato un sistema gestionale interno a condizione che l’azienda proprietaria dei carrelli possa accedere in via riservata alla propria flotta, e che utilizzi effettivamente detto sistema per inviare istruzioni alla flotta di carrelli.
La circolare precisa inoltre che:
nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica.
S ritiene opportuno sottolineare che la guida automatica o semi-automatica è quindi un requisito obbligatoriamente La Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 specifica ulteriormente che il requisito della guida automatica o semiautomatica si applica ai beni qualificabili come “macchine mobili”, ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. In base a tale documento si definisce “macchina mobile […] ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili”.
La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo:
per i trattori agricoli, per le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consista nella manutenzione/riparazione dei containers stessi).
Mentre, non è richiesta per le altre macchine operatrici diverse da quelle “mobili” nell’accezione sopra specificata, come ad esempio per le gru a torre o per i carriponte.
Va poi precisato che l’eventuale omologazione delle “macchine mobili” per la circolazione stradale non assume rilievo agli effetti della disciplina agevolativa dell’iper ammortamento, ossia non comporta la qualificazione delle stesse come “veicoli” (i quali, come precisato nella citata circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, sono esclusi tout court dalla disciplina dell’iper ammortamento); anche in caso di omologazione per la circolazione stradale, infatti, le “macchine mobili” – in quanto macchine specificamente progettate e fabbricate per eseguire lavori – restano soggette all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE (“direttiva macchine”) per tutti i rischi non inerenti alla circolazione su strada.
Ai carrelli, che pur appartengono al medesimo raggruppamento di beni, non si applica obbligatoriamente il requisito della guida automatica o semi-automatica. Ciò è ulteriormente affermato dalla circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355 nella quale viene anche definito cosa si intenda con guida semi-automatica:
agli effetti della disciplina dell’iper-ammortamento, possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento:
ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
La stessa circolare specifica, inoltre, che la guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata. Questa precisazione deve tuttavia essere letta congiuntamente con quanto riportato nella circolare 4/E.
Si sottolinea che “ricevere dati relativi al compito da svolgere” è un sottoinsieme molto specifico rispetto alla più ampia definizione di istruzioni riportata dalla medesima circolare 4/E:
per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione.
Il carrello può quindi soddisfare il requisito di interconnessione in vari modi, in funzione della tipologia e
delle caratteristiche. Le istruzioni inviate al carrello possono riguardare per esempio:
La caratteristica di Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo può essere realizzata con diverse modalità, in funzione delle caratteristiche tecnologiche del carrello e del sistema di fabbrica all’interno del quale tale carrello è inserito. Oltre alla caratteristica di guida automatica o semiautomatica, già analizzata, si può realizzare un’integrazione di tipo informativo con il sistema logistico della fabbrica ad esempio nel caso in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare la movimentazione del carico.
Si ricorda inoltre quanto riportato nella circolare 4/E:
Le macchine che possono fruire della maggiorazione in esame sono agevolabili solo nella misura in cui
siano utilizzate secondo il paradigma di “Industria 4.0” e non soltanto per le loro caratteristiche
intrinseche.
Il medesimo concetto è ulteriormente ribadito con la Circolare 23 maggio 2018, n. 177355:
Come più volte ricordato, per la fruizione dell’iper ammortamento non è sufficiente l’acquisizione e la semplice messa in funzione di un bene strumentale (nuovo) rientrante per caratteristiche tecnologiche tra quelli elencati negli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, essendo necessario che il bene oggetto d’investimento soddisfi anche il requisito della c.d. “interconnessione”: requisito che, è appena il caso di osservare, ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso.
Qualunque sia la modalità di soddisfacimento del requisito, questa deve quindi essere utilizzata con continuità nella reale operatività aziendale, avendo cura di chiarirne l’effettivo valore aggiunto in termini di qualità/efficacia/efficienza/produttività dei processi. La trasmissione di dati che l’azienda non utilizzi in termini pratici potrebbe evidentemente dare luogo ad una contestazione in sede di eventuale controllo da parte delle amministrazioni preposte.
Si sottolinea inoltre che:
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l’operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
In questo caso l’agevolazione fiscale riguarderà unicamente tale sistema e non l’intero carrello (o Flotta di carrelli) su cui il sistema è installato.
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